IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            Canone minimo
 
   1. A partire dal primo giorno del mese  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge la quota fissa da porre a base
del calcolo del canone minimo per l'edilizia residenziale pubblica di
cui  all'art. 11- bis della legge regionale 22 dicembre 1983 n. 50 e'
fissato in lire 14.500 vano/mese e lire 23.000  per  gli  assegnatari
che si considerano occupanti un solo vano convenzionale.