IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Canone minimo 1. A partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la quota fissa da porre a base del calcolo del canone minimo per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 11- bis della legge regionale 22 dicembre 1983 n. 50 e' fissato in lire 14.500 vano/mese e lire 23.000 per gli assegnatari che si considerano occupanti un solo vano convenzionale.